Benessere animale

La Catena del freddo per il benessere animale

Mantenere le giuste condizioni ambientali nei luoghi dove vivono gli animali è un fatto di civiltà, prima ancora di un obbligo legislativo. Per rimanere, invece, in questo ambito, un importante documento è il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (clicca sul titolo per scaricarlo).

Rispetto ad altri documenti europei, il Regolamento non sempre è chiaro e talvolta è approssimativo, lasciando dubbi sulla corretta interpretazione. Per cercare di fare chiarezza, di seguito si riportano e di commentano i punti relativi al monitoraggio della temperatura e delle altre grandezze fisiche.

Disposizioni addizionali per il trasporto per via aerea

Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui è possibile mantenere la qualità dell’aria, la temperatura e la pressione entro limiti appropriati per l’intero viaggio, tenendo conto delle specie trasportate.

Non è chiaro cosa s’intenda per qualità dell’aria e quali siano i limiti di temperatura e di pressione atmosferica che si devono mantenere durante il viaggio; in ogni caso si ritiene che sia buona norma che queste condizioni vengano stabilite prima del trasporto e che siano adeguatamente monitorate, in modo da poterle verificare a destinazione. Sicuramente devono essere monitorate la temperatura e la pressione atmosferica, sarebbe opportuno, a seconda dei casi, registrare anche l’umidità, l’illuminamento e il flusso di aria.

Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura

I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5 °C ed i 30 °C all’interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5 °C in funzione della temperatura esterna.

A prescindere dall’uso del termine forcella per indicare una tolleranza, decisamente inusuale in un documento tecnico, l’affermazione è ambigua e passibile di interpretazioni differenti: cosa si intende con tolleranza di ± 5 °C in funzione della temperatura esterna? Se si dovesse applicare alla lettera quanto scritto, la temperatura durante il viaggio potrebbe rimanere tra 0 °C e 35 °C, ma allora sarebbe stato più semplice indicare questi limiti senza dare una tolleranza sull’indicazione di una tolleranza. Forse un’interpretazione più logica sarebbe di accettare il superamento di 5 °C in più o in meno, ma solo in caso di condizioni estreme e per un periodo limitato di tempo.

Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell’aria, con un flusso minimo d’aria per una capacità nominale di 60 m³/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore.

In questa frase c’è un evidente errore. L’indicazione 60 m³/h/KN non rispetta le regole internazionali di scrittura delle unità di misura; per prima cosa è scorretto indicare la divisione di una divisione, in secondo luogo il valore KN è ambiguo perché K è il simbolo del kelvin e N dei newton.

In ogni caso, a prescindere da questo, il sistema di ventilazione deve garantire costantemente un certo flusso d’aria che quindi deve essere monitorato durante il viaggio.

I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell’autorità competente.

Oltre all’obbligo delle presenza di un sistema di data logger, qui il Regolamento sancisce la necessità di una valutazione del comportamento termico dell’ambiente che può essere fatta o sulla base di considerazioni teoriche, oppure in via empirica attraverso la mappatura termica sulla base delle norme europee EN IEC 60068-3-5:2018, Environmental testing. Parte 3-5: Supporting documentation and guidance. Confirmation of the performance of temperature chambers e EN IEC 60068-3-6:2018, Environmental testing – Part 3-6: Supporting documentation and guidance – Confirmation of the performance of temperature and humidity chambers, a seconda dei casi (clicca sul titolo per acquistare la norma da un sito esterno).

Ovviamente la mappatura è la modalità tra le due scelte che meglio garantisce il risultato.

I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.

Per avere un sistema di allarme che avvisi il conducente, i data logger devono essere o bluetooth o wireless; nel primo caso l’allarme può arrivare tramite uno smartphone, nel secondo ci sono anche altre soluzioni, come avvisi ottici o acustici e la possibilità di invio degli allarmi in tempo reale anche ad altre persone, oltre al conducente.

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